Da questi presupposti nasce la proposta di Ecobonus 110% contenuto nel DL Rilancio (articoli 119 e 121) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (19/05/2020, n. 128 - Supplemento ordinario n. 21/L), ora in attesa di conversione in Legge e dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In un momento in cui la casa è sempre di più il centro del sentire comune il Decreto Legge del Governo Conte tende a garantire molteplici sostegni: alle famiglie, al mondo dell’edilizia, all’ambiente con una forte spinta verso la riqualificazione del parco immobiliare con edifici meno inquinanti e più confortevoli.
Percentuale di detrazione: L’Ecobonus 110% presuppone l’innalzamento delle agevolazioni fiscali per le famiglie legate a ecobonus e sismabonus dal 75% e 85% del passato a un massimo di 110% delle spese sostenute, con possibilità per le persone fisiche di detrarre tale 110% dalle proprie tasse in 5 anni (art. 119).
Tempistiche di realizzazione
L’agevolazione riguarda le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Tipologia di interventi
nel decreto legge sono compresi gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Gli interventi proposti sull’eco e sisma bonus 110% si muovono essenzialmente in due direzioni:
- estensione della copertura per lavori su seconde case singole;
- aumento del tetto di spesa detraibile.
Lo scopo di queste misure combinate è quello di rendere più snella e agevole la ricostruzione privata nelle regioni del Centro Italia.
Massimale di spesa
potranno beneficiare dell’incentivo gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il tetto massimo di spesa da detrarre, in questo caso, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione sono compresi nel decreto con un tetto massimo di spesa da detrarre calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Tipologia di materiale
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM-criteri ambientali minimi interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
Vincoli di cessione dell’ecobonus
Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche certificato dall’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”.
Beneficiari
Possono beneficiare dell’ecobonus 110% sono persone fisiche; istituti autonomi case popolari (IACP) e simili; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sanzioni
Il Decreto prevede una serie di severe in caso di attestazioni false o asseverazioni infedeli è prevista una sanzione economica variabile dai 2.000 ai 15.000 euro per singola certificazione fraudolenta. Inoltre decadranno i benefici fiscali e si dovrà pagare l'intero intervento.
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